 
															Credito di imposta per le spese energetiche
Il cd Decreto Aiuti ha introdotto la maggiorazione dei crediti d’imposta, a modifica del precedente Decreto Legge 21/22, per l’acquisto dell’energia elettrica e per l’acquisto del gas naturale a favore delle imprese.
In particolare:
- per le imprese energivore la percentuale è stata innalzata al 25%;
- per le imprese non energivore la percentuale è stata innalzata al 15%;
- per le imprese gasivore la percentuale è stata innalzata al 25%, ed estesa anche ai consumi del I trimestre 2022, per i quali la percentuale è fissata al 10%;
- per le imprese non gasivore la percentuale è stata innalzata al 25%
Vediamo in dettaglio:
| IMPRESA | APPROVVIGIONAMENTO | REQUISITI SOGGETTIVI | REQUISITO DI ONEROSITA’ | AGEVOLAZIONE | 
| ENERGIVORA | Acquista energia elettrica 
 
 
 Produce e autoconsuma energia elettrica | Opera nei settori indicati dall”Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% ed è ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014 | Variazione del costo medio del  kWh >30% 
 
 
 | I trimestre 20% II trimestre 25% 
 
 II trimestre 25% | 
| NON ENERGIVORA | Acquista energia elettrica 
 
 Produce e autoconsuma energia elettrica | Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh | Variazione del costo medio del kWh >30% 
 Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione >30% | II trimestre 15% sulla spesa energetica 
 
 II trimestre 15% sui kWh prodotti e autoconsumati valorizzati al PUN del II trimestre 2022 | 
| GASIVORA | Acquista gas naturale 
 | Opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS >30% | I trimestre 10% sui consumi non termoelettrici 
 II trimestre 25% sui consumi non termoelettrici | 
| NON GASIVORA 
 
 | II trimestre 25% sui consumi non termoelettrici | 
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 31/12/2022 o è cedibile per intero a banche o intermediari finanziari
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